Si applica l’Iva al 4% alle cessioni di olii di oliva (extra vergine, olio di oliva e olio di sansa di oliva) anche se destinati alla produzioni di cosmetici. E’ quanto precisa l’Agenzia delle Entrate in risposta a una richiesta di consulenza giuridica. L’Agenzia evidenzia infatti che il n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto Iva, prevede l'applicazione dell'aliquota del 4% a «olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare». Dal punto di vista doganale dunque non è richiesta una particolare destinazione d'uso per l'olio d'oliva. Di conseguenza, L’Agenzia ritiene che “le cessioni di olio di oliva siano soggette all'aliquota Iva del 4% anche se destinate alla produzione di cosmetici”. |
8 Settembre 2021
OLIO D’OLIVA PER I COSMETICI: IVA AL 4% SULLE CESSIONI